Ferie non godute nella Pubblica Amministrazione: nuove regole con la legge n. 144/2026

13 Ottobre 2026

LEGGE 5 OTTOBRE 2026 DI CONVERSIONE DEL D.L. 7.8.2026, N. 144: “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 232 del 6 ottobre 2026 la legge di conversione del d.l. 7.8.2026, n. 144.

Tra le norme di maggior impatto quella riguardante le ferie non godute. Viene infatti modificato l’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 eliminando dalla disposizione il divieto assoluto secondo cui ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni non potevano “in nessun caso” dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La nuova disciplina pone anzitutto in capo al datore di lavoro la responsabilità di garantire, attraverso l’esercizio dei propri poteri organizzativi, l’effettiva possibilità per il personale di fruire delle ferie.

La monetizzazione rimane possibile soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La norma precisa, tuttavia, che il datore di lavoro deve invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie annuali e che le stesse non potranno essere sostituite da un’indennità finanziaria.

Qualora, nonostante tale informazione, la mancata fruizione dipenda da una scelta consapevole del lavoratore , non è dovuto alcun trattamento economico sostitutivo al momento della cessazione del rapporto.

L’onere di provare tale circostanza è posto unicamente a carico del datore di lavoro.

La nuova disciplina troverà applicazione alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.