Mobilità volontaria richiede accordo trilatero di tutti i soggetti coinvolti. Ordinanza della Corte di Cassazione

06 Ottobre 2026

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Ordinanza del 22 settembre 2026 n. 25711

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dipendente di un’azienda sanitaria locale ha adito la giustizia civile per ottenere il trasferimento per mobilità volontaria presso un’altra ASL, contestando il diniego del nulla osta opposto dalla propria amministrazione.

La Corte d’Appello ha respinto la sua domanda, ritenendo legittimo il rifiuto giustificato dalla grave carenza di personale nell’ospedale di provenienza e dalla necessità di garantire i livelli minimi di assistenza.

La Suprema Corte di Cassazione a cui il dipendente si era rivolto per ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello ha invece confermato integralmente il rigetto operato dalla Corte, chiarendo che la mobilità volontaria integra una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che richiede l’accordo trilatero di tutti i soggetti coinvolti.

Il lavoratore vanta un mero interesse legittimo e non un diritto soggettivo al trasferimento.

I giudici hanno stabilito che le clausole del contratto collettivo che comprimono l’assenso dell’ente sono nulle ex art. 30 comma 2.2. del d.lgs 165/2001 per contrasto con la fonte di legge primaria.