Straordinari per guardie notturne e festive: la Cassazione sul diritto alla retribuzione del dirigente

29 Settembre 2026

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Ordinanza del 13 giugno 2026 n. 19690

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario ha promosso un giudizio civile per ottenere la condanna dell’Azienda sanitaria al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto all’orario ordinario settimanale. Tale attività era finalizzata a garantire i turni di guardia notturna e festiva, resisi indispensabili per sopperire a gravi carenze d’organico.

Il Tribunale accoglieva la richiesta del ricorrente e la Corte d’Appello, a cui si era rivolta in opposizione l’azienda sanitaria, confermava la pronuncia di prime cure.

L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, la domanda del dirigente, volta al pagamento delle ore di lavoro straordinario asseritamente svolte per turni di guardia, non poteva essere accolta sia perché mancava qualsivoglia previa autorizzazione da parte dell’azienda (che avrebbe comunque potuto essere adottata solo nei limiti delle risorse disponibili), sia perché non era stato dimostrato, né era dimostrabile, l’attività in concreto eseguita dal dirigente che, come tale, era tenuto ad un’obbligazione di risultato.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’azienda sanitaria, ha confermato il diritto del professionista al compenso. I giudici hanno chiarito che, sebbene per i dirigenti valga il principio di onnicomprensività del trattamento economico per il raggiungimento dei risultati, la contrattazione collettiva prevede una specifica eccezione remunerativa per i turni di guardia.

Inoltre, la mancanza di un’autorizzazione formale non esclude il diritto al pagamento qualora la prestazione sia stata resa con il consenso anche implicito del datore di lavoro o comunque in modo non ignoto, né vietato dallo stesso, specie quando l’orario eccedente derivi direttamente dalla turnazione e parzialmente compensato con permessi.

In conclusione la Cassazione civile, sezione lavoro, con ordinanza del 13.06.2026, n.19690, ha rigettato il ricorso dell’azienda sanitaria, sussistendo il diritto del dirigente alla retribuzione per il lavoro straordinario svolto per l’espletamento dei servizi di guardia notturna e festivi.