Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 14046/2026
Polizza professionale: vietata una diversa interpretazione delle clausole limitative del rischio se il testo è chiaro
13 Maggio 2026
Un intervento di correzione chirurgica dell'alluce valgo, eseguito in una clinica privata, è degenerato in una grave lesione neurologica all'altezza della prima vertebra lombare a causa di un'anestesia spinale errata. Il paziente ha riportato danni permanenti, azionando la richiesta risarcitoria contro l'anestesista e la struttura. La controversia si è spostata sull'operatività della polizza del medico: l'assicuratore ha eccepito che la garanzia operasse solo a "secondo rischio" o, in mancanza di polizza della clinica, esclusivamente in caso di insolvenza di quest'ultima. Sebbene i giudici di merito avessero ritenuto tali clausole nulle poiché "svuotavano" il contratto, la legittimità ha ribaltato il verdetto.