La rassegna delle sentenze in sanità dal 27 al 31 luglio
Questa settimana: responsabilità; indennizzabilità in polizza infortuni privata; il tempo tuta; direzioni di presidio; specializzandi non retribuiti
24 Luglio 2026
Cassazione Civile - Sez.III - sentenza n. 22774/2026 La Suprema Corte esclude la indennizzabilità in polizza infortuni privata per carenza di causa violenta e traumatica.
Un erede ha agito in sede civile per ottenere la condanna di una compagnia assicuratrice al pagamento di 100.000,00 euro a titolo di indennizzo per il decesso del congiunto, avvenuto a causa di una grave insufficienza respiratoria conseguente a infezione da SARS-CoV-2. Sotto il profilo clinico, la patologia virale è stata inquadrata come "malattia infettiva" e non come "infortunio". Il ricorrente ha tentato di ottenere l'indennizzo sostenendo un'interpretazione analogica con la normativa INAIL, che equipara il contagio all'infortunio sul lavoro.
Tribunale Como - Sez. II civile - sentenza 399/2026 Responsabilità del chirurgo estetico per tecnica inadeguata
Una paziente di trent’anni ha adito l'autorità civile per ottenere il risarcimento dei danni e la restituzione del compenso a seguito di un intervento di mastoplastica additiva. Le circostanze cliniche evidenziano un esito caratterizzato da asimmetria mammaria, palpabilità delle protesi, visibilità dei bordi ("rippling") e dolore persistente. L'istruttoria ha accertato che il chirurgo ha optato per un posizionamento sottoghiandolare senza documentare il necessario spessore dei tessuti tramite "pinch test", nonostante la paziente fosse sottopeso con un BMI inferiore a 18.5. Il giudizio civile, volto ad accertare la responsabilità professionale e della struttura, si è concluso con l’accoglimento parziale: è stata dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 20927/2026 Medici del 118, la Cassazione esclude il compenso per il "tempo tuta". Il contenzioso nasce dalla richiesta di alcuni medici convenzionati operanti nel servizio di emergenza 118 volta a ottenere la retribuzione del cosiddetto "tempo tuta" (15 minuti a turno per vestizione e svestizione) e il risarcimento per le spese di lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sostenute negli ultimi cinque anni. La controversia, di natura civile-lavoristica, mira a equiparare il tratta-mento dei medici in convenzione a quello del personale infermieristico subordinato per il riconoscimento di tali indennità.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 21055/2026 Direzione di presidio, la Cassazione esclude l‘automatica equiparazione alla Struttura complessa. Un dirigente medico, già responsabile della direzione medica e gestione di un Presidio Ospedaliero classificato come "ospedale di base" (spoke), ha adito il giudice civile per ottenere il riconoscimento economico spettante ai direttori di Struttura Complessa. Il ricorrente sosteneva che, ai sensi del CCNL Area Sanità, l’incarico di direzione di presidio fosse automaticamente equiparato alla Struttura Complessa. La Suprema Corte ha chiarito che la qualifica di "struttura complessa" non deriva da una situazione di fatto, ma richiede una formale istituzione nell’atto aziendale.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 22989/2026 Specializzandi non retribuiti, la Cassazione amplia il diritto al risarcimento. Anche i medici iscritti a una scuola di specializzazione prima del 1982 possono ottenere il risarcimento per la mancata remunerazione, purché il corso sia proseguito dopo il 1° gennaio 1983. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l‘ordinanza n. 22989/2026.