La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 13 al 17 luglio

Questa settimana: responsabilità; responsabilità per ritardato accreditamento; graduatorie concorsuali

13 Luglio 2026

Corte dei Conti Umbria – sentenza n. 19 del 10 giugno 2026
Responsabilità gestionale e caduta del paziente obeso: esclusa la colpa grave della responsabile

Una paziente di oltre 123 kg, ricoverata per gravi disturbi alimentari, è caduta in un ufficio di segreteria sedendosi su una sedia a rotelle inadeguata, riportando un trauma da distorsione del rachide cervicale e lombo-sacrale, una contusione sacro-coccigea e della scapola sinistra, con algie e ripercussioni psicologiche. L'Azienda Sanitaria, a seguito di una CTU sfavorevole, ha risarcito il danno in sede civile.

Cassazione Civile – Sez. III sentenza n. 13808/2026 del 12 maggio 2026 L'Onere della prova circa la volontà di abortire spetta ai genitori
Durante una gravidanza, il medico omette di informare la gestante sulla possibilità di eseguire test prenatali non invasivi per la sindrome di Down. La paziente, tuttavia, aveva preventivamente espresso il rifiuto a sottoporsi a esami invasivi (amniocentesi e villocentesi) per timore di rischi. Gli accertamenti ecografici periodici non avevano evidenziato anomalie morfologiche fetali. Alla nascita, il bambino risulta affetto da Trisomia 21. I genitori chiedono il risarcimento dei danni per lo sconvolgimento della vita familiare derivante dalla nascita indesiderata. 

Cassazione Civile - Sez. Unite - ordinanza 22497/2026 del 30 giugno 2026 Giurisdizione Amministrativa per il danno da ritardato Accreditamento Sanitario  
Una struttura sanitaria ha richiesto il risarcimento per i danni derivanti dal rilascio dell'accreditamento istituzionale avvenuto solo otto anni dopo l'istanza. La società lamentava un ingente pregiudizio economico per il sottoutilizzo degli investimenti, la perdita di clientela potenziale e l'erogazione di prestazioni "sottocosto" nel periodo di attesa, oltre alla lesione dell'immagine professionale.

Tar Puglia – Sezione I – sentenza n. 762 del 18 giugno 2026 Graduatorie concorsuali, scorrimento e limiti al depennamento
La sentenza del TAR Puglia offre l’occasione per riflettere sul rapporto tra principio costituzionale del pubblico concorso, durata delle graduatorie e potere amministrativo di scorrimento.
Il caso riguarda un candidato idoneo non vincitore, inserito in una graduatoria formata per un posto a tempo pieno e indeterminato, successivamente escluso per avere rifiutato una proposta di assunzione part-time. Il Collegio qualifica il depennamento come illegittimo, perché non previsto né dalla legge né dal bando di concorso quale conseguenza automatica della rinuncia.
La pronuncia assume rilievo anche rispetto alla durata delle graduatorie, biennale in via generale e triennale per gli enti locali, poiché l’esclusione incide sulla possibilità di successivi scorrimenti. La questione centrale non è il diritto automatico dell’idoneo all’assunzione, ma il limite entro cui l’amministrazione può incidere sulla permanenza del candidato in graduatoria.