Permessi sindacali: precisazioni dell’Aran
08 Giugno 2026
Aran – Orientamento applicativo n. 36580
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
La fruizione dei permessi sindacali di cui all’art. 13 del CCNQ 4 dicembre 2017, finalizzata solo ed esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, non prevede un tetto massimo di ore a livello aziendale, ma solo il rispetto del monte orario nazionale previsto a favore delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni rappresentative.
Tali contingenti, la cui quantità è definita nei CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali vigenti, sono gestiti attraverso la piattaforma web GEDAP. In merito l’ARAN ha precisato che l’art. 22, comma 1, del CCNQ 4 dicembre 2017 prevede l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro due giorni lavorativi – attraverso la citata piattaforma GEDAP – le informazioni relative alla fruizione di permessi e di altre prerogative sindacali, ricordando inoltre che, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 22 “l’associazione sindacale…che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito”.
L’ARAN, con l'orientamento applicativo Id: 36580, ha pertanto concluso che, prima di concedere i permessi in parola le amministrazioni dovranno verificare nella piattaforma GEDAP che residuino ancora ore disponibili.