Ferie: la retribuzione deve essere equiparabile a quella ordinaria. Sentenza della Corte d’Appello
26 Maggio 2026
Corte d’Appello di Roma - Sentenza n. 2737 del 19 maggio 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un collaboratore professionale sanitario, con mansioni di infermiere, lamentando che nella retribuzione riconosciutagli nei giorni di ferie non venivano considerate una serie di indennità dovute per particolari condizioni di lavoro (indennità di turno, notturno e festivo ecc.), ha proposto ricorso avanti il Giudice del Lavoro, sostenendo che le voci retributive collegate funzionalmente alla prestazione lavorativa non possono essere tagliate nei giorni di ferie.
Avverso la sentenza del Giudice del lavoro che ha accolto il ricorso suindicato l’asl di appartenenza si è opposta presso la competente Corte d’Appello, censurando la sentenza del Tribunale di prima istanza.
Con sentenza del 19.05.2026, n. 2737 la Corte d’Appello di Roma ha però dichiarato infondato il ricorso.
La Corte d’Appello ha infatti evidenziato che la giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando in merito ha più volte ribadito che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella erogata nei periodi lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione: qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo. Di tali principi la Corte d’Appello si è fatta interprete in più occasioni, sancendo che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza dalla Cassazione civile (sentenza n. 34088 del 2024).
La Corte d’Appello ha pertanto reputato la sentenza impugnata (che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro con la quale erano state accolte le doglianze del lavoratore) conforme ai principi enunciati dalla Cassazione civile (di assicurare al lavoratore in ferie un compenso che non possa costituire un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale), per cui la retribuzione dei giorni di ferie deve essere equiparabile nella sostanza a quella ordinaria.