Consiglio di Stato - Sez. II - sentenza n. 2908/2026
Indennità per ferie non godute: esclusa se il mancato godimento è imputabile all'interessato
12 Aprile 2026
Le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, mentre il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Qualora, in concreto, il mancato godimento delle ferie, da parte di un appartenente al corpo della Guardia di Finanza, è ascrivibile a una scelta libera e consapevole dell’interessato – e non all’amministrazione ovvero ad altre cause a lui non imputabili – non può essere riconosciuto alcun diritto all’indennità sostitutiva.