Delega "Zangrillo" - il Documento Anaao Assomed
Il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati, reca disposizioni che appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sull’autonomia contrattuale e sull’assetto ordinamentale della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, senza tenere adeguatamente conto delle peculiarità organizzative e contrattuali già riconosciute dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva di area
04 Maggio 2026
Il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati, reca disposizioni che appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sull’autonomia contrattuale e sull’assetto ordinamentale della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, senza tenere adeguatamente conto delle peculiarità organizzative e contrattuali già riconosciute dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva di area.
La norma, nel ridefinire il trattamento retributivo legato alla performance e nel prevedere la destinazione delle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di risultato della dirigenza a favore del personale del comparto, interviene in modo strutturale sull’assetto delle risorse contrattuali della dirigenza sanitaria, ridisegnando nei fatti i rapporti interni al sistema sanitario pubblico.
In termini sostanziali, la disposizione determina una potenziale e progressiva riduzione dei fondi destinati alla dirigenza, a beneficio del comparto, incidendo in modo strutturale sulla retribuzione di risultato. Dalla formulazione normativa sembra, altresì, evincersi che tale riduzione non si riferisca all’anno di competenza ma che abbia carattere stabile, con il concreto rischio di un progressivo depauperamento — sino all’eventuale azzeramento — del fondo di risultato nell’arco di pochi esercizi.
Si rappresenta l’opportunità di escludere espressamente la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame, al fine di salvaguardarne le peculiarità ordinamentali, contrattuali e funzionali, come già riconosciuto in precedenti interventi normativi.
L’applicazione al settore sanitario di criteri tipici della pubblica amministrazione generale rischia, infatti, di trascurare la dimensione qualitativa — e non meramente quantitativa — della performance sanitaria, con il pericolo di orientare le politiche del personale verso logiche produttivistiche non coerenti con l’obiettivo primario di tutela della salute, sancito dalla Costituzione.
Per queste ragioni, riteniamo politicamente e istituzionalmente opportuno che la dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale sia espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della disposizione in esame, salvaguardando le specificità ordinamentali e contrattuali che caratterizzano il settore.