Pensioni: la Corte Costituzionale su modalità di calcolo per la rivalutazione annuale
27 Aprile 2026
Corte Costituzionale - Sentenza n. 52 del 16 aprile 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con sentenza del 16 aprile 2026, n.52 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento riguardanti le modalità di calcolo prevista dalle leggi di bilancio per la rivalutazione annuali delle pensioni.
Il Tribunale di Trento aveva evidenziato come la contestata normativa disponesse la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali calcolate con riferimento all’importo degli stessi trattamenti (cosiddetto sistema a blocchi).
L’adozione del cosiddetto modello “a blocchi”, in deroga alla regola generale, aveva osservato il Tribunale, comporta un “allineamento” tra classi di pensione originariamente distinte, appiattendone i relativi importi. Nella descritta situazione il Tribunale aveva ravvisato una lesione dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni.
La Corte Costituzionale, pur considerando l’effettivo prodursi di un limitato effetto di “allineamento” tra diverse classi di pensione ha tuttavia valutato che si tratta di una conseguenza del tutto marginale e residuale, in quanto i differenziali degli importi entro i quali si verificati i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattamento” si assestano su valori esigui, tali da non poter revocare in dubbio la rispondenza delle previsioni delle leggi di bilancio ai principi costituzionali.
La Corte ha ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento dell’istituto della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione.
Al legislatore va riconosciuto un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum di rivalutazione, alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, specialmente in momenti storici di comprovate difficoltà economiche-finanziarie.
L’adozione del sistema di calcolo “a blocchi”, ha osservato la Corte costituzionale, ha consentito rilevanti risparmi di spesa pensionistica e, nondimeno, ha comunque garantito la rivalutazione delle pensioni, anche di quelle di più alto importo, senza comportarne alcuna misura di “blocco”.
Per tali motivi la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il meccanismo di calcolo applicato per la perequazione delle pensioni, con il cosiddetto sistema “a blocchi” ed ha quindi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento.