Commissione esaminatrice concorsi: sentenza del Tar Campania
14 Aprile 2026
Tar della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione terza) - Sentenza n. 309 del 18 febbraio 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Una concorrente ad un concorso indetto da un ente pubblico, non essendo stata ammessa alla prova orale dopo l’espletamento della prova scritta, ha adito il Tar della Campania, lamentando che la Commissione esaminatrice sarebbe stata costituita irritualmente, in quanto tra i suoi componenti ne sarebbe stato nominato in quiescenza da un periodo più ampio rispetto a quello massimo individuato dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. 487/1994 nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.
La predetta ricorrente ha inoltre denunciato altre anomalie che l’avrebbero danneggiata nel punteggio conseguito.
Il Tar della Campania ha esaminato prioritariamente le censure riguardanti la non ammissione alla prova orale ed il riesame del proprio elaborato non ritenendole fondate ed è quindi passato all’esame della doglianza relativa alla irrituale costituzione della commissione esaminatrice.
Il Tar ha evidenziato che a suffragio della tesi della ricorrente milita il tenore del citato art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
Detta norma prescrive che: “Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso”.
Ed in effetti nella commissione esaminatrice figura un membro in quiescenza da una data antecedente al triennio della data di pubblicazione del bando di concorso in argomento.
Ciò stante il Tar della Campania ha accolto il ricorso della sopraindicata candidata annullando gli atti della sopra citata procedura concorsuale.