Permessi sindacali non retribuiti: parere Aran sulla legittima fruizione “ad ore”
07 Aprile 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Nei giorni scorsi l’ARAN ha diffuso sul proprio sito web alcuni pareri che consentono di fare chiarezza su alcune criticità emerse nell’utilizzo dei permessi sindacali previsti dalla disciplina contrattuale.
L’art.15, comma 4, del contratto quadro del 4 dicembre 2017 riconosce ai dirigenti sindacali la possibilità di fruire di otto giorni massimo all’anno (cumulabili anche trimestralmente) di permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Con parere Id: 36578 l’Aran ha precisato: “Considerato che l’art. 15, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 individua nei dirigenti sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo CCNQ i soggetti che possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti, e tenuto conto delle finalità per le quali tali permessi possono essere richiesti – partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale – si ritiene che i permessi sindacali non retribuiti, al pari di quelli retribuiti, possano essere fruiti, oltre che a giorni, anche in ore.
La fruizione, sia su base giornaliera che oraria, dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato non riduce il numero delle ferie spettante