CCNL 2019–2021: la corretta applicazione dell’art. 27 in ordine al recupero dell’eccedenza oraria nell’anno in corso

31 Marzo 2026

Aran – Orientamento applicativo 35927

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Con l’orientamento applicativo Id: 35927 l’ARAN ha precisato quanto segue:
L’art. 27 del CCNL Area Sanità 2019-2021, al comma 3, prevede che l’eventuale eccedenza oraria – funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati – sino al limite risultante dall’algoritmo – rientra nell’ambito degli obblighi del dirigente di cui all’art. 15, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. che espressamente prevede che: “Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”.

Lo stesso comma 3 dispone all’ultimo periodo che qualora l’impegno orario del dirigente superi, a consuntivo di fine anno, il limite risultante dall’algoritmo, tale ulteriore eccedenza deve essere recuperata con periodi di riposo, anche a giornate intere, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. È inoltre previsto che qualora, al termine dei primi sei mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi sei mesi. In nessuno caso l’eccedenza può dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici. Il contratto, infatti, ha inteso unicamente introdurre una disciplina di maggior conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. L’intero comma 3 entra in vigore il 24.1.2024 e va quindi applicato alle eccedenze accumulate a partire da tale data.

Nel corso dell’anno, inoltre, in coerenza con le disposizioni contrattuali, le eventuali eccedenze possono essere recuperate, compatibilmente con le esigenze si servizio, nell’ambito della programmazione dei piani di lavoro. Tale programmazione può quindi prevedere forme di compensazione del maggior orario prestato tali da garantire che i piani di attività stessi siano conformi a quanto previsto dall’art. 27, comma 2, del CCNL, tenuto conto del comma 6. Si precisa inoltre che le compensazioni, proprio per la necessaria valutazione in ordine alle esigenze di servizio, vanno gestite dal responsabile e non possono essere lasciate alla libera scelta del singolo dirigente.