Tribunale Roma: illegittima l’esclusione di un sindacato non firmatario dalle prerogative di informazione e confronto
17 Marzo 2026
Tribunale ordinario di Roma – 3° Sezione Lavoro - Sentenza n. 8961 del 24 gennaio 2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Nei CCNL normalmente vengono individuati i soggetti titolari della contrattazione integrativa (usualmente le RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto).
La conseguenza letterale delle sopraindicate disposizioni contenute nei CCNL è che una sigla non firmataria non rientra tra i titolari del tavolo decentrato; alla struttura territoriale non firmataria non spetta quindi di essere convocata.
La recente giurisprudenza sta però distinguendo la legittimazione a negoziare e le prerogative partecipative.
In tal senso va la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – 3^ sez. lavoro – del 24.1.2026, n. 8961 (pur riguardando un altro settore, Istruzione e Ricerca), con la quale è stata ritenuta illegittima l’esclusione di un sindacato non firmatario dalle prerogative di informazione e confronto, valorizzando i principi di libertà sindacale e l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
La contrattazione è una cosa, la partecipazione informativa un’altra.
L’applicazione in modo rigido delle previsioni contrattuali potrebbe quindi esporre gli enti a contestazioni per condotta antisindacale, qualora un sindacato rappresentativo ma non firmatario rivendichi il diritto almeno a essere informato o a partecipare al confronto.
Sul tavolo della contrattazione integrativa è chiaro che partecipino le organizzazioni sindacali firmatarie e le RSA.
Sull’informazione e sul confronto, invece, la scelta dell’ente è un po’ più complicata. Limitare le relazioni ai soli soggetti firmatari potrebbe essere causa di contenzioso giudiziario, ma aprire in via prudenziale anche alle sigle rappresentative non firmatarie significherebbe anche correre il rischio di scivolare in una negoziazione parallela.