Sicurezza sul lavoro: la legge 198/2025 ha introdotto novità rilevanti per il contrasto all’abuso di alcol e droghe
03 Marzo 2026
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Circolare del 23/2/2026
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Il decreto legge n. 159/2025, convertito in legge 198/2025 (Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile) ha introdotto, tra l’altro, novità rilevanti nella gestione della sicurezza sul lavoro, modificando l’art. 41 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per il contrasto all’abuso di alcol e droghe.
Nell’art. 41, comma 2, del sopraindicato Testo Unico è stata inserita la lettera e-quater che permette al medico competente di effettuare una visita medica immediata (anche prima o durante il turno di lavoro) se sussiste un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.
A differenza dei precedenti controlli programmati questi accertamenti possono essere estemporanei e senza preavviso, includendo alcolometri o breath test direttamente sul luogo di lavoro.
Il “ragionevole dubbio” può essere sollevato dal datore di lavoro, dai preposti o dai dirigenti in base a comportamenti anomali del dipendente.
Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi al controllo, il medico competente può dichiararlo immediatamente non idoneo alla mansione, con conseguente sospensione cautelativa e possibili sanzioni disciplinari.
La norma mira a rafforzare la prevenzione specialmente nelle mansioni ad alto rischio.
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23.02.2026 invita comunque a un’applicazione prudente della nuova disciplina per la cui piena operatività sarà necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni che dovrà ridefinire condizioni e modalità di accertamento dell’alcol dipendenza e della tossicodipendenza, accordo atteso entro il 31.12.2026. Sarà questo passaggio a dettagliare procedure, garanzie e limiti dei controlli straordinari.
Il decreto chiarisce inoltre che tutti gli accertamenti sanitari obbligatori devono essere computati nell’orario di lavoro, per cui, le visite rientrano a pieno titolo nel tempo di servizio e non possono comportare penalizzazioni per il dipendente.