La PA può recuperare le differenze salariali in precedenza riconosciute, ma non spettanti per carenza requisito anzianità servizio
15 Dicembre 2025
Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Sentenza n. 21978 del 30 luglio 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Alcuni pubblici dipendenti avevano ottenuto il passaggio alla fascia retributiva superiore che, in un momento successivo si è evidenziato non spettante per carenza del requisito dell’anzianità di servizio richiesta.
La pubblica amministrazione ha quindi intrapreso azioni volte al recupero delle differenze salariali erogate ai predetti in relazione a detto passaggio di fascia.
In ordine a tale azione si è instaurato un contenzioso avanti il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, successivamente avanti la Corte d’Appello ed infine presso la Cassazione civile, sez. lavoro, che, in via definitiva, ha rigettato il ricorso dei predetti dipendenti volto ad ottenere la irripetibilità delle differenze salariali già riconosciute, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora una P.A. attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la sua conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale tale atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la stessa P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata, agendo per la restituzione delle somme indebitamente versate.
Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’art.1, comma2, del d.lgs. n. 165 del 2001 il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”.
In concreto la Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 30.07.2025 n. 21978 ha riconosciuto la piena legittimità della P:A. a recuperare le differenze salariali in precedenza riconosciute ai predetti dipendenti, non spettanti per carenza del requisito dell’anzianità di servizio contrattualmente richiesta.