Dimissioni: preavviso rigido rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Parere Aran
17 Novembre 2025
Aran – Parere n. 35066 del 9 luglio 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
L’Aran (parere n. 35066) ha precisato che il periodo di preavviso contrattualmente stabilito deve essere calcolato retroattivamente e in modo rigido rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel fare ciò occorre tener conto del fatto che il medesimo periodo deve essere integralmente lavorato (con scorporo dal conteggio dei giorni di assenza previsti contrattualmente, come nel caso di ferie o godimento di permessi retribuiti).
In funzione dell’anzianità di servizio del dipendente i contratti collettivi impongono uno, o due o tre mesi di preavviso.
Il dubbio sottoposto all’Aran è il seguente: Fatto salvo che l’attuale disciplina pattizia impone una decorrenza delle dimissioni dal primo o dal sedicesimo giorno del mese, se il dipendente rassegna le proprie dimissioni, ad esempio, con sei mesi di anticipo, è possibile tener conto di questo intero arco temporale perché sia garantito il preavviso lavorato?
La risposta dell’Aran è negativa: il preavviso va calcolato in modo rigidamente retroattivo rispetto alla data di cessazione del lavoratore.
I termini del preavviso devono quindi essere calcolati con riferimento alla data in cui il rapporto di lavoro deve considerarsi risolto. A nulla rileva che la comunicazione delle dimissioni intervenga con largo anticipo. Il calcolo deve, comunque, tener conto dei giorni di assenza legittimamente previsti dal contratto (ferie, permessi retribuiti) che il lavoratore ha diritto a fruire.
L’Aran ricorda che la disciplina del preavviso prescrive che lo stesso deve essere lavorato, fatta salva la previsione che prevede la facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte senza il rispetto dei termini dello stesso (in quest’ultimo caso non si applicano le previsioni che regolano gli effetti economici collegati all’indennità di mancato preavviso).