Quale incarico è possibile attribuire ai dirigenti specializzandi assunti ai sensi della legge 145/2018?
11 Novembre 2025
Aran – Orientamento applicativo Id 35326
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
L’Aran ricorda che, in base all’art. 86, comma 8, del CCNL del 23.1.2024, l’incarico attribuibile ai dirigenti assunti con L. 145/2018 è solo di tipo professionale iniziale.
Tale incarico deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico in corso, alle attività professionalizzanti, nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.
Tenendo conto del fatto che solo al conseguimento del diploma di specializzazione il rapporto di lavoro si trasforma da tempo determinato a tempo indeterminato (sempreché siano sussistenti le condizioni di legge), ai fini dell’incarico da conferirsi allo specializzando con rapporto di lavoro trasformatosi in tempo indeterminato, si applicherà l’art. 22 comma 2 e nella “effettiva anzianità” dovrà computarsi anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto come specializzando in applicazione della legge 145/2018.