Aran orientamento applicativo id. 35322
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
ARAN: Orientamento applicativo Id: 35322: TRIENNIO 2019-2021 - ccnl 23.1.2024 “Quale è la corretta applicazione dell’art. 25, comma 3 del CCNL area sanità 2019-2021 in merito alla durata di un incarico di sostituzione per ciascun dirigente?”
Alla luce delle specifiche letterali ivi contenute nella disposizione contrattuale l’ARAN ha evidenziato che possono distinguersi due diversi comportamenti aziendali:
- la mancata volontà di attivare la procedure per la copertura della struttura complessa ovvero l’inerzia in tal senso: il fine con il quale è stato redatto il testo contrattuale è quello di limitare quanto più possibile tale comportamento. In questo percorso, la locuzione “…Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine…” è da riferirsi ad eventuali proroghe poste in essere dall’Azienda, in assenza di attivazione ovvero il rallentamento delle procedure previste dal DPR 484/1997 w s.m.i.; la ratio della disposizione è rinvenibile, infatti, nella volontà di promuovere l’attivazione delle procedure per la copertura delle strutture complesse prive di titolare limitando la sostituzione al minimo tempo necessario al loro espletamento (ciò spiega il passaggio della durata della sostituzione a complessivi 15 mesi anziché i precedenti 18), vietandone contestualmente l’attivazione in caso di inerzia aziendale, escludendo in tal modo eventuali comportamenti di reiterazione nell’utilizzo del solo istituto della sostituzione (e ciò spiega la locuzione oggetto del presente quesito “Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine);
- la volontà di attivare le procedure per la copertura della struttura complessa: il mancato completamento della procedura non deve essere imputabile all’Azienda (ad es. nel caso comprovato di richiesta preventiva di autorizzazione di cui non segue riscontro regionale, la mancata presentazione dei candidati, ecc.) e, in tal caso, a completamento del comma 3, secondo alinea, è opportuno evidenziare come l’ultimo periodo prevede che “Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopraindicate è attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile”. In questo caso, dunque, diversamente da quanto precisato per la mancata volontà di attivazione della procedura per la copertura della struttura complessa, la procedura deve rispettare il criterio della rotazione, ove applicabile; non necessariamente quindi escludendo a priori l’eventuale dirigente che precedentemente ha espletato le funzioni di sostituto.