Diritto di assemblea: precisazioni dell’Aran su monte ore per i contratti a tempo parziale o sospensione dal lavoro per aspettativa
30 Settembre 2025
Aran orientamento ID31448
News a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Una interessante precisazione fornita dall’ARAN che, seppur rivolta a un ente locale, può senz’altro trovare applicazione anche nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche.
In detto parere l’ARAN precisa che il tetto massimo delle 12 ore annue di diritto di assemblea subisce un riproporzionamento nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale e nell’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita.
Il diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea sindacale discende direttamente dalle libertà costituzionali di riunione e di organizzazione sindacale e trova la sua regolamentazione generale direttamente nello Statuto di lavoratori.
Per quanto riguarda la platea dei dipendenti pubblici l’istituto è regolato dai CCNL di categoria i quali prevedono un monte-ore annuo individuale di permessi per assemblee sindacali pari a dodici ore senza decurtazioni retributive.
Ad avviso dell’ARAN, la regola generale del riproporzionamento contenuta nei CCNL per i rapporti di lavoro a tempo parziale, impone nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale la riduzione del plafond annuo, così come anche l’assenza dal servizio dovuta per la fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita impone all’ente di riproporzionare il tetto massimo delle dodici ore di assemblea.