Defiscalizzazione prestazioni Alpi convenzionate: interpello all'Agenzia delle Entrate

09 Settembre 2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n.187 del 10 luglio 2025

Nerws a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’azienda ospedaliera universitaria ha posto un quesito all’Agenzia delle entrate finalizzato a sapere se l’imposta sostitutiva del 15%, flat tax sugli straordinari, prevista dall’articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n.73, può essere applicata anche sulle prestazioni Alpi convenzionali nell’ipotesi in cui le stesse siano finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico.

L’Agenzia delle entrate, dopo una minuziosa ricostruzione della normativa di riferimento (occorre ricordare in proposito che l’art. 7 del d.l. 73/2024, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107) assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15% (flat tax). Tale aliquota sostituisce quella marginale applicabile secondo il regime irpef ordinario, ha precisato che l’imposta sostituiva del 15% non possa essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle “prestazioni sanitarie Alpi convenzionate”, perché sono diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2, del contratto Area Sanità 2019-2021, espressamente individuate dalla norma agevolativa.

Sull’argomento è utile segnalare che l’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di consulenza giuridica del 3 febbraio 2025, n. 2 ha fornito un’interessante chiarimento in merito al trattamento fiscale applicabile agli straordinari dei sanitari, anche in questo caso con una interpretazione molto rigida della norma: in particolare ha chiarito che la flat tax del 15% prevista per i compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario e infermieristico non si applica ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi indicati dalla norma.

Con la risposta a interpello n. 139/2025 la stessa Agenzia delle entrate ha inoltre affermato che la flat tax non si applica al personale universitario, anche se impiegato in ospedali pubblici.