Responsabili Centri salute mentale: anche gli Psicologi possono ambire alla posizione

28 Luglio 2025

Corte d’Appello di Napoli - Sentenza n. 1816 del 18 luglio 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’asl campana ha indetto una procedura comparativa al fine di conferire l’incarico di “Responsabile della U.O.S. Centro di Salute Mentale”, riservando la partecipazione esclusivamente ai dirigenti medici.

Un dirigente psicologo, di fatto così escluso dalla procedura, ha comunque presentato la domanda di partecipazione.

Nonostante le diffide presentate all’Amministrazione dall’Ordine degli psicologi e dalle organizzazioni sindacali di categoria, volte ad ottenere l’ammissione anche dei dirigenti psicologi, il predetto non è stato ammesso alla selezione (pur in presenza del fatto che un’altra asl campana, per un incarico analogo, aveva inizialmente commesso lo stesso errore, ma aveva poi rettificato l’avviso, includendo espressamente la laurea in psicologia come requisito alternativo a quella in medicina).

L’interessato ha impugnato l’esclusione avanti il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che però ha rigettato il ricorso, sulla base di una precedente sentenza del Consiglio di Stato con la quale si sosteneva che i compiti del direttore di un servizio psichiatrico richiedessero competenze prevalentemente mediche e che l’incarico in argomento poteva essere attribuito ad uno psicologo solo le funzioni fossero puramente organizzative, escluse le attività di assistenza medica e che il carattere multidisciplinare del dipartimento di salute implicasse una prevalenza di competenze mediche.

Il predetto si è allora rivolto alla competente Corte territoriale che ne ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado.

In proposito la Corte d’Appello ha evidenziato che:

L’incarico in argomento, ad avviso della Corte, ben può rientrare nella tipologia di incarico “multiaccesso” come previsto dal CCNL

La Corte d’Appello ha quindi richiamato la pacifica giurisprudenza amministrativa che ha dichiarato illegittimo riservare la partecipazione esclusivamente ad una categoria professionale nel caso invece le norme vigenti prevedano il “multiaccesso”.

Con sentenza del 18.07.2025, n. 1816/2025 la Corte d’Appello ha quindi accolto ricorso suindicato, rafforzando il principio della multidisciplinarietà nei servizi sanitari e riconoscendo il ruolo gestionale e direttivo degli psicologi, in quanto, allo stesso modo, il direttore di un Centro di salute mentale, che sia medico o psicologo, deve essere in grado di coordinare le diverse professionalità per offrire la migliore assistenza integrata ai pazienti.