La rassegna delle sentenze in sanità della settimana 14-18 luglio

Questa settimana: il riposo compensativo non può essere sostituito dalle ferie o dai permessi ex L. 104/1992; i limiti del rimborso spese sanitarie sostenute in Germania; nulla la sentenza basata su CTU non collegiale in ambito sanitario

 

14 Luglio 2025

Corte d'Appello Bari - Sez. lavoro - sentenza 487/2025 Il riposo compensativo non può essere sostituito dalle ferie o dai permessi ex L. 104/1992. Il diritto del lavoratore a godere del riposo settimanale compensativo, in caso di prestazione lavorativa continua oltre il normale orario settimanale, non può essere sostituito o surrogato dai permessi retribuiti previsti dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992. Infatti, tali permessi hanno natura e finalità intrinsecamente diverse, essendo destinati a garantire la tutela della persona con disabilità grave attraverso l'assistenza fornita dal lavoratore.

Tribunale Napoli - Sezione X - sentenza n. 4115/2025 I limiti del rimborso spese sanitarie sostenute in Germania. Il diritto al rimborso trova fondamento nell'art. 32, comma 1, della Costituzione quale diritto inviolabile e fondamentale alla tutela della salute oggetto di protezione incondizionata. Il requisito della "comprovata eccezionalità" richiesto per il rimborso delle spese non previamente autorizzate deve essere riferito alle cure sanitarie necessarie e non al decorso clinico della malattia, dovendosi valutare la situazione di necessità esistente prima della fruizione del trattamento stesso.

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15594/2025 Nulla la sentenza basata su CTU non collegiale in ambito sanitario. La sentenza n. 15594 depositata l’11 giugno 2025 affronta un nodo fondamentale nel contenzioso in materia di responsabilità sanitaria: la necessaria collegialità della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) prevista dall’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco). La pronuncia si segnala per la nettezza con cui ribadisce la nullità della sentenza fondata su una CTU non collegiale, anche se la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (ex art. 696 bis c.p.c.) sia stata espletato prima dell’entrata in vigore della legge