Malattia professionale: il datore di lavoro non può essere considerato automaticamente responsabile

03 Giugno 2025

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 4166 del 18 febbraio 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza è definita dall’articolo 2087 del Codice civile che impone l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto quindi al rispetto delle normative vigenti, ma anche ad adottare tutte le precauzioni tecniche e organizzative che l’esperienza e la scienza suggeriscono per prevenire danni alla salute dei lavoratori impegnati nell’azienda.

Con la recentissima ordinanza n. 4166 del 2025 la Corte di Cassazione ha affermato che responsabilità del datore di lavoro di cui al sopracitato art. 2087 c.c. non è di natura oggettiva. Nel senso che non è sufficiente, per il lavoratore, dimostrare di aver contratto una malattia riconducibile all’ambiente lavorativo per ottenere un risarcimento. È necessario invece che il lavoratore fornisca prova concreta del nesso causale tra specifici episodi lavorativi e l’insorgenza della patologia. Perché venga riscontrata una eventuale responsabilità del datore di lavoro è soprattutto necessario dimostrare che questi abbia trascurato di osservare tutte le precauzioni per evitare di ledere la salute del lavoratore, avuto riguardo ai rischi propri della mansione.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione un dipendente aveva richiesto il risarcimento dei danni per una patologia discale lombare, sostenendo che fosse conseguenza delle mansioni svolte. La Corte ha osservato che, prima del 2007, non vi era ancora una conoscenza scientifica consolidata sui rischi specifici legati a tali mansioni e che pertanto non si poteva imputare al datore di lavoro una responsabilità per non aver adottato misure preventive che, all’epoca, non erano ancora richieste o conosciute.

Successivamente al 2007 il datore di lavoro aveva adottato misure adeguate (arredi ergonomici e attivazione di sorveglianza sanitaria specifica), dimostrando così di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L’orientamento giurisprudenziale evidenzia quindi l’importanza, per il lavoratore, di fornire prove dettagliate e specifiche riguardo agli episodi lavorativi che avrebbero causato la malattia, nonché la necessità di dimostrare che il datore di lavoro non abbia adottato le misure di prevenzione richieste dalle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento.

L’ordinanza n. 4166/2025 è particolarmente rilevante per il fatto che abbia escluso che il datore di lavoro sia considerato automaticamente responsabile in caso di malattia professionale, in quanto, affinché possa delinearsi un profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro, è necessario esaminare gli elementi emersi in corso di causa, così da permettere al giudice di valutare con attenzione la condotta del datore di lavoro.