Recupero ore eccedenti – Parere Aran

06 Maggio 2025

Aran – Parere del 17/02/2025 Asan 129

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alla domanda “Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del CCNL Area Sanità 2019-2021, il recupero ore delle eccedenti può essere effettuato anche in corso dell’anno?” l’ARAN, con parere del 17.02.2025 ASAN 129 si è così espressa:
“L’intero comma 3 entra in vigore a decorrere dal 24.1.2024 e pertanto è con riferimento alle eccedenze accumulate a partire da quella data che va applicato. Pertanto, al termine dell’anno 2024 il saldo delle ore eccedenti rispetto all’orario di lavoro, espressamente approvate in corso d’anno dal Direttore di struttura complessa, riportate nel cartellino di presenza, saranno poste a confronto con il valore derivante dall’applicazione dell’algoritmo indicato al secondo periodo, che sarà dunque utile ai soli fini dell’individuazione delle eventuali ore oggetto di recupero.

Si precisa inoltre che l’eventuale eccedenza oraria risultante al 31.12 di ciascun anno è il frutto della gestione mensile da parte del Direttore di UOC delle ore effettuate dai dirigenti che va recuperata con periodi di  riposo sin dall’anno di riferimento, nel rispetto delle esigenze di servizio; ciò tenuto conto che il CCNL in esame, diversamente dal precedente CCNL, prevede per il servizio di guardia notturna effettuata al di fuori dell’orario di lavoro il solo recupero, rimanendo esclusa la precedente possibilità di remunerazione attraverso l’istituto dello straordinario. Resta fermo invece il compenso previsto all’art. 29, comma 5, lett. b). Se non si procedesse sin dall’anno di riferimento, le possibilità di recupero nell’anno successivo potrebbero essere più difficilmente gestibili. Tali recuperi avvengono indipendentemente dal raggiungimento o meno delle ore risultanti dal limite dell’algoritmo.”