Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 10012/2025
Legge 104/92 e psicologo convenzionato, nella discriminazione non rileva l'indagine sulla colpa
16 Aprile 2025
La discriminazione opera in modo oggettivo e non rileva l'intento soggettivo dell'autore. Il profilo soggettivo (dolo o colpa) nell'illecito discriminatorio non rileva, anche per il solo fatto della previsione di una risarcibilità del danno in presenza di una "discriminazione indiretta", cosicché devono ritenersi illeciti discriminatori tutte quelle condotte che, pur se prive delle caratteristiche di rimproverabilità e colpevolezza, siano produttive di una situazione di svantaggio per quei soggetti recanti determinate caratteristiche personali.