Disegno di legge sui pericoli radiazioni ionizzanti AS 1043: Iter Parlamentare
Disegno di legge 1043 "Modifiche al decrto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti."
28 Febbraio 2025
Il disegno di legge è stato presentato in data 28 febbreio 2024; annunciato nella seduta n. 164 del 28 febbraio 2024.
Di seguito l'emendamento del relatore n. 1.100
1.1000
Il Relatore
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), capoverso "2", sostituire le parole da: «attraverso la valutazione preliminare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sulla base del progetto esecutivo redatto dall'esperto in intervento di risanamento radon incaricato, tenuto conto dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10. Il progetto redatto dall'esperto in intervento di risanamento radon tiene conto delle indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici di nuova costruzione sono effettuate anche attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi chimico-fisiche anche su materiali e rilevamento geologico.»;
b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 le parole: "dell'esperto" sono sostituite dalle seguenti: "degli esperti";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'esercente, sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione incaricato, effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato. L'esperto di radioprotezione, anche sulla base della relazione tecnica rilasciata dal laboratorio dosimetrico, redige la relazione di cui all'articolo 109, comma 2, che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";
d-ter) all'articolo 19, al comma 4, le parole: "sono effettuate dai" sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuate secondo le indicazioni fornite dall'esperto di radioprotezione, avvalendosi dei";
d-quater) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-bis.";
d-quinquies) all'articolo 155, comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura;";
d-sexies) all'articolo 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11:
i). le parole: "in fisica" sono soppresse;
ii). le parole: "dei chimici e dei fisici" sono soppresse;
2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento del Ministro della Giustizia emanato di concerto con il Ministro della Salute, del 27 febbraio 2020, n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente capoverso, che:
1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica;
2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e).
Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione.";
d-septies) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), sono effettuate dal tecnico sanitario di radiologia medica, dall'esperto di radioprotezione o dallo specialista in fisica medica, sulla base delle indicazioni e del protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo o dai soggetti di cui all'articolo 159, comma 11-bis, e all'articolo 163, comma 19-bis.";
2) al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini dell'applicazione di detti programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV, l'esercente può avvalersi dell'esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura.";
3) dopo il comma 19 è inserito il seguente:
"19-bis. Le attività dello specialista in fisica medica, con la sola esclusione delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera e), possono essere svolte anche dall'esperto di radioprotezione limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV, purché lo stesso:
a) prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, un periodo di affiancamento con uno specialista in fisica medica o equiparato ai sensi dell'articolo 159, comma 16, della durata non inferiore a 12 mesi;
b) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbia svolto un master universitario che contenga almeno 6 crediti formativi universitari nelle materie di cui all'articolo 160, comma 2, con l'esclusione della lettera e).
L'esperto di radioprotezione abilitato alle attività di specialista in fisica medica è tenuto con cadenza triennale alla partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento, della durata minima di 24 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale."»;
c) alla lettera e) sostituire le parole: «analisi e progettazione» con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito»;
d) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
«e-bis) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto infine il seguente periodo:
"In conformità all'articolo 130, la definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, le indicazioni tecniche da fornire all'esperto in intervento di risanamento radon per la stesura del progetto esecutivo, il calcolo della dose efficace sia ante che post intervento di risanamento, la stesura della relazione di cui all'articolo 109, comma 2, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro.";
e-ter) all'Allegato XXI, punto 10.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "radiologia endorale con tensione inferiore a 70 kV" sono sostituite dalle seguenti: "radiodiagnostica con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV";
2) le parole: "(fatte salve le attrezzature endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il I grado di abilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "e medico con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV"».