Legge 104: illegittimo licenziare se nelle ore di permesso si fanno azioni complementari e accessorie all’accudimento del familiare
31 Marzo 2025
Cassazione Civile – Ordinanza del 17/1/2025, n. 1227
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
La legge 104/1992 costituisce un primario strumento di inclusione sociale e riconosce e tutela i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.
In materia vi è una ricca giurisprudenza che trae spunto dai conflitti tra datori di lavoro e dipendenti legati all’abuso dei permessi legge 104. I giudici sono stati infatti più volte chiamati a verificare l’effettivo utilizzo improprio delle agevolazioni previste dalla normativa, con specifico riferimento ai permessi sfruttati per finalità non compatibili con quelle delineate dal legislatore.
Con l’ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema, indicando un orientamento di sicura applicazione futura, in una pluralità di casi analoghi.
In sostanza la Corte, nel ribaltare l’esito della sentenza di secondo grado, hanno affermato che è illegittimo licenziare un lavoratore subordinato che – nell’ambito delle ore di permesso 104 – fa acquisti nei negozi e compie una serie di attività complementari e accessorie all’accudimento del familiare disabile. Secondo la corte d’appello, invece, il tempo dedicato alla cura di quest’ultimo non sarebbe stato sufficiente per escludere un abuso dei permessi lavorativi.
In altre parole, la Suprema Corte ha affermato che – ai fini dell’uso dell’agevolazione in modo conforme alla legge – non rileva soltanto l’assistenza diretta o in presenza, dando così ragione al dipendente che aveva impugnato il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro. L’interessato aveva infatti ritenuto ingiustificata tale sanzione disciplinare rispetto alla condotta durante le ore di permesso. In particolare era stato licenziato dopo alcuni controlli svolti dagli investigatori privati arruolati dallo stesso datore di lavoro.
Secondo la Cassazione, al fine di valutare il comportamento tenuto dal dipendente è di riferimento anche il criterio qualitativo, e non soltanto quello quantitativo.
Conseguentemente, appaiono conformi al dettato della legge 104 anche le attività legate all’acquisto di cibo e bevande, di medicinali o di prodotti per l’igiene e la cura della persona, come pure quelle legate agli appuntamenti con il medico di famiglia o anche le attività necessarie a raggiungere l’abitazione del disabile. Ecco perché nell’ordinanza del 17 gennaio si può leggere che: “va tenuto conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l’assistenza fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile”.
Concludendo la Cassazione ha quindi rimandato alla Corte d’Appello che – in diversa composizione – si dovrà pronunciare di nuovo nel merito, ma tenendo presente il pronunciamento del giudice di legittimità.