La pace contributiva: istruzioni per l'uso. Informativa Anaao
L'informativa Anaao spiega l'istituto recepito da una circolare Inps
07 Marzo 2025
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L’istituto della pace contributiva, recepito dalla circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024, offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, utili sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.
Esso è rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996.
La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio).
ll periodo da riscattare deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto); pertanto il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
È importante sottolineare:
1) che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro (o di riscatto);
2) qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.
Per quanto concerne la quantificazione dell’onere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso venga determinato in base al metodo di calcolo “a percentuale”, previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.
Risvolti pratici per medici e dirigenti sanitari
La pace contributiva dà la possibilità, a tutti quelli che fanno parte del contributivo e hanno riscattato o stanno riscattando la laurea, di accumulare ben 9 mesi di contribuzione per i requisiti della pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini). Infatti, sono riscattabili i mesi dell’anno di prima iscrizione al corso di laurea, notoriamente nove (da gennaio a settembre).
È possibile scegliere la gestione nella quale eseguire il riscatto: CPS/CPDEL (rispettivamente per medici e dirigenti sanitari) oppure gestione separata (per i medici che hanno una specializzazione con contributi previdenziali in gestione separata).
I costi sono molto spesso elevati nonostante la deducibilità fiscale, perché essi vengono calcolati sull’imponibile pensionistico e sulla percentuale del 32,65% per CPS/CPDEL (+1% sulla quota eccedente i 55448 euro) oppure sulla percentuale del 24% per gestione separata.
Se si avessero contributi previdenziali di qualsiasi tipo negli anni precedenti la laurea (es. lavori estivi) anche in gestioni INPS diverse dalla CPS/CPDEL o gestione separata, si potrebbero riscattare i periodi non coperti da retribuzione di quegli anni, aumentando ancora di più il beneficio; in questo caso, riscattando la laurea e optando per la pace contributiva degli anni pre-laurea, si avrebbe la possibilità di un pensionamento anticipato (se le regole previdenziali rimanessero immutate) addirittura prima dei 60 anni.
La scelta del riscatto in CPS/CPDEL o in gestione separata è ininfluente ai fini del diritto a pensione, se si sceglie la totalizzazione o il cumulo al momento del pensionamento; è ovviamente differente per quel che riguarda la misura: più il riscatto è esoso, più contributi si avranno perchè più crescerà il montante contributivo e più alto sarà l’assegno previdenziale.
ESEMPI
Esempio 1 (riscatto in CPS/CPDEL): su un imponibile pensionistico di 70000 euro, il costo del riscatto di 9 mesi sarebbe di 17141 euro lordi (9256 euro netti, cioè 77 euro netti al mese per 10 anni).
Esempio 2 (riscatto in CPS/CPDEL): su un imponibile pensionistico di 90000 euro, il costo del riscatto di 9 mesi sarebbe di 22159 euro lordi (11966 euro netti, cioè 100 euro netti al mese per 10 anni).
Esempio 3 (riscatto in gestione separata): su un imponibile pensionistico di 70000 euro, il costo del riscatto di 9 mesi sarebbe di 12600 euro (6804 euro netti, cioè 57 euro netti al mese per 10 anni).
Esempio 4 (riscatto in gestione separata): se hai appena iniziato a lavorare dopo la specializzazione, viene preso in considerazione il reddito del contratto di specializzazione (26000 euro); il costo del riscatto di 9 mesi sarebbe di 4680 euro lordi (2527 euro netti, cioè 21 euro netti al mese per 10 anni).
Ricordiamo infine che:
1) Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
2) Il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.
3) Per fruire della nuova misura è necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025, soltanto online tramite i seguenti canali:
a) Portale INPS
b) Contact center multi canale (tel. 06164164)
c) Patronati
4) È consigliabile riscattare durante il rapporto di dipendenza, per usufruire appieno della deducibilità fiscale ai fini IRPEF.
5) Il riscatto può essere eseguito in qualsiasi gestione previdenziale INPS, a patto che ci sia almeno un contributo versato nell’arco della vita.
A cura del Gruppo Previdenza Anaao Assomed
Dott. Matteo d’Arienzo
Dott. Giovanni De Berardinis
Dott.ssa Evamaria Lanzarini