Concorso: legittimo accesso agli atti. Sentenza del Consiglio di stato

18 Febbraio 2025

Consiglio di Stato - Sentenza n. 0522 del 7 gennaio 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dipendenti di un’asl marchigiana, relativamente ad un avviso di selezione interna, per titoli, cui avevano partecipato, finalizzata ad una progressione economica orizzontale mediante attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a quella in godimento, hanno chiesto alla propria amministrazione “nota della specifica attribuzione del punteggio per i singoli titoli e requisiti posseduti a fine della partecipazione al bando” e ciò per l’eventuale proposizione di ricorso innanzi all’autorità giudiziaria.

Ricevuta risposta (che richiamava i criteri generali di valutazione indicati nella deliberazione di indizione della procedura), non ritenendola satisfattiva, i predetti hanno proposto ricorso al Tar delle Marche.

Il Tar delle Marche ha accolto il ricorso, rilevando che nel caso in esame è mancata una valida risposta, ordinando conseguentemente all’asl di consentire ai ricorrenti l’accesso alla documentazione, ove esistente, inerente la specifica attribuzione del punteggio per i singoli titoli e requisiti posseduti a fine della partecipazione al bando.

Avverso la sentenza del Tar l’asl si è appellata al Consiglio di Stato che, evidenziato che le istanze di accesso non richiedono particolari forme, essendo sufficiente che emerga con chiarezza la motivazione posta a base dell’interesse che sorregge l’istanza medesima, ha respinto la suindicata istanza di annullamento della sentenza del Tar.

Il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che è del tutto legittima oltre che ragionevole e sensata una richiesta intesa ad acquisire qualsivoglia ulteriore documento prodotto durante la procedura di selezione, comprese minute, annotazioni, promemoria dei componenti della commissione di concorso, e non solo le canoniche schede individuali.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che va trasmesso ai richiedenti tutto ciò che possa essere di ausilio alla comprensione, trasparente, dell’iter delle valutazioni e l’eventuale inesistenza dei documenti richiesti deve essere dichiarata formalmente dall’Amministrazione e non desunta da una possibile risposta all’istanza di accesso.