Cassazione Penale - Sez. I - sentenza n. 28631/2024
Differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute
16 Luglio 2024
Il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari.