DECRETO LISTE D'ATTESA: L'ANAAO IN AUDIZIONE

L'anaao Assomed è stata audita in Senato il 25 giugno in X Commissione

25 Giugno 2024

Il testo dell'Audizione, resa dal dott. Di Silverio 

AS 1161 “Conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”

Audizione resa, per Anaao Assomed, dal dr. Pierino Di Silverio

Segretario Nazionale Anaao Assomed

 

Roma, 25 giugno 2024

Illustre Presidente, Illustri Componenti la Commissione,

ringrazio la decima Commissione permanente Affari Sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale per aver invitato l’Anaao Assomed, Associazione maggiormente rappresentativa della Dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, a prendere parte a questo ciclo di audizioni sul disegno di legge AS1161 “Conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 recante misure urgenti per la riduzione dei tempi dele liste di attesa delle prestazioni sanitarie” –

 

Rispetto alle richieste che, con forza, abbiamo avanzato, ci appare un decreto con luci e ombre.

Iniziamo dalle norme che hanno risposto, seppur parzialmente, alle nostre richieste:

 

Le buone notizie potrebbero fermarsi qui, ma dobbiamo aggiungere, anche di avere evitato, a partita chiusa, la beffa di scaricare sul salario accessorio dei Dirigenti medici e sanitari (per intenderci straordinari, guardie etc.) gli oneri della defiscalizzazione attraverso l’abolizione del “Decreto Calabria”. Infatti l’abrogazione dell’articolo 11 del cosiddetto “Decreto Calabria”, prevista nella prima formulazione del decreto legge, avrebbe determinato rilevanti effetti negativi sulle retribuzioni resuscitando l’applicazione dell’art. 23 del dlgs.vo 75/2017 cd. “Decreto Madia” e in particolare il limite di spesa del salario accessorio per il personale al 2016.

L’articolo 5, comma 3 del decreto in esame prevede, infatti, che fino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (cd. Decreto Calabria). Si è voluto in tal modo prevedere il mantenimento della vigenza dell’articolo 11 del dl 35/2019 sino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli Enti del SSN, salvaguardando la dinamica del trattamento accessorio prevista al quinto periodo del comma 1 del citato articolo 11.

Peraltro, sarebbe auspicabile “rafforzare” l’articolo in questione ribadendo che i valori della spesa per il personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale comprendono le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

(vedi infra proposta n. 1 articolo 5)

 

Il superamento del ventennale tetto di spesa per il personale è soggetto a una metodica farraginosa, che rende incerti tempi e risultati, condizionato com’è dalla congruità dei fondi delle Regioni, di cui nove nemmeno riescono a garantire i LEA e due sono commissariate da tempo immemorabile.

Il limite maggiore del decreto legge è quello di assumere i tempi di attesa come variabile indipendente rispetto alle risorse e al numero dei professionisti chiamati ad assicurare la cura e non solo la prestazione, lasciando credere che la semplice apertura degli ambulatori il sabato e la domenica basti a convincere il medico che già lavora più di 60 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, a lavorare ancora. Senza contare che, alla faccia dell’urgenza, richiede otto decreti attuativi per potere dispiegare i suoi effetti.

Per l’ennesima volta, infine, si cede alla facile demagogia dell’attacco alla libera professione intramoenia dei medici dipendenti, comodo capro espiatorio, alibi per le inefficienze organizzative e la scarsità di risorse cui nemmeno questa volta si riesce a rimediare, ignorando anche che i suoi introiti hanno dato all’abbattimento delle liste di attesa in dieci anni quanto il Governo ha stanziato con la legge di bilancio 2024.

 

Colpisce anche l’ossessione, quasi poliziesca, dei controlli per i quali viene assunto personale con “funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria” riconoscendo al predetto personale la qualifica di “Agente di pubblica sicurezza”, inserito in una macchina burocratica con tecnologia avanzata, dai costi certi e benefici incerti, che scarica tutte le responsabilità dell’assenza di risultati sugli ospedali, sui professionisti, sulle direzioni aziendali.

 

Il nostro giudizio è negativo sul colpo di coda che ha trasferito nel disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri la norma che consente il superamento del tetto alle prestazioni aggiuntive previste dall’articolo 89 del CCNL Area Sanità 2019-2021, (“Per garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 89 del CCNL Area Sanità 2019-2021, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono alle aziende indicazioni in merito alla possibilità di derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 del predetto articolo 89, relativi al costo complessivo delle prestazioni aggiuntive sostenuto nell’anno 2021, purché la spesa rientri nel limite dello 0,4 per cento del livello del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024”). Sarebbe pertanto opportuno reinserirla nel decreto legge in esame (vedi infra proposta n. 2 articolo 4)

 

Quanto al corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale(art.4), con il divieto che l’attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, prevedendo una verifica in capo alle direzioni generali aziendali e la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa, sarebbe opportuno ricordare che la disciplina vigente nell’ordinamento giuridico già ricomprende quanto enunciato. Anzi, sarebbe opportuno rinviare direttamente all’articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vigente sul punto e alle disposizioni contrattuali in quanto più esaustive. (vedi infra proposta n. 1 articolo 4)

 

Sarebbe altresì opportuno valutare il ruolo ed il supporto fondamentale svolto dai medici specializzandi e da altri professionisti sanitari assunti a tempo determinato e con orario a tempo parziale, (art. 1, co. 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145) per concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa.

Appare pertanto opportuno ampliare tale strumento assunzionale nell’ottica di garantire una maggior partecipazione del predetto personale. (vedi infra proposta n. 3 articolo 4)

 

Il decreto legge per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa è affiancato da un disegno di legge anch’esso approvato dal Governo ma con tempi parlamentari più lunghi, che permette anche di stipulare contratti di tipo co.co.co. per il recupero di prestazioni, facendo “entrare così dalla finestra ciò che era uscito dalla porta” ovvero l’eliminazione delle cooperative e del lavoro a cottimo che il ministro Schillaci due anni fa aveva di fatto vietato con un decreto ad hoc. E continua a erogare risorse al privato accreditato che si aggiungono ai 980 milioni, in tre anni, concessi dalla legge di bilancio 2024.

Servono, quindi, correzioni per garantire certezza dei tempi e risorse appropriate alla riduzione delle liste di attesa, serve un cambio di rotta reale e non solo demagogico, perché i professionisti che operano nella sanità pubblica, continuando a garantire, nonostante tutto, l’esigibilità del diritto costituzionale alla salute, vanno gratificati, non aggrediti o additati al pubblico ludibrio. Anche per il bene dello stesso Servizio Sanitario Nazionale e dei cittadini che vi si rivolgono.

Leggi il documento depositato in X Commissione