Cassazione Civile - Sez. II - sentenza n. 1172/2023
Esecutività della decisione della CCEPS
17 Gennaio 2023
In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dal DPR 5 aprile 1950, n. 221, artt. 42 e 43); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sé sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c..