Concorsi e graduatorie: la scelta dell’Amministrazione

15 Novembre 2022

Tar per la Sicilia – Seconda sezione – Sentenza del 22 luglio 2022, n. 02363

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica amministrazione ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore tecnico direttivo.

Un partecipante ad un concorso pubblico indetto in precedenza dalla stessa amministrazione per un posto della stessa qualifica si è rivolto al TAR per la Sicilia, chiedendo l’annullamento delle procedure relative al nuovo concorso, deducendone l’illegittimità, in quanto la pubblica amministrazione avrebbe dovuto attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace del precedente concorso, non potendo quindi avviare una nuova procedura concorsuale, salva la sussistenza di eccezionali ragioni che avrebbero dovuto essere adeguatamente e puntualmente esplicitate nel provvedimento del nuovo concorso.

La pubblica amministrazione si è costituita per resistere al ricorso, rilevando che il rapporto da instaurare con la nuova procedura concorsuale è a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part time).

Il Tar per la Sicilia ha osservato che secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria. Nel caso in esame, l’amministrazione non ha preso in considerazione l’esistenza di una graduatoria ancora efficace, alla quale poteva attingere per fronteggiare il fabbisogno, con la conseguenza che deve affermarsi la relativa illegittimità della nuova procedura concorsuale.

La circostanza che l’organizzazione del rapporto da instaurare sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part time) non assume rilievo, in quanto, affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate dal CCNL, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all’interno della categoria), l’organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo.

Il favor per l’utilizzo della preesistente graduatoria si spiega con una elementare regola di economicità dell’azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all’espletamento di una nuova procedura, laddove l’amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale. Di ciò, del resto, ha sottolineato il Tar, è prova il fatto che, statisticamente, molte delle disposizioni di determinazione della durata o di proroga dell’efficacie delle graduatorie sono contenute in leggi a contenuto prevalentemente finanziario.

In conclusione il Tar per la Sicilia, seconda sezione, con sentenza del 22.7.2022, n. 02363, ha quindi accolto il ricorso suindicato.