Tar Lazio: i sindacati devono agire sempre per l’interesse collettivo
28 Dicembre 2021
Tar Lazio – Latina – Sez. I – Sentenza del 22.7.2021, N. 469
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con la sopraindicata sentenza il TAR Lazio Latina Sez. I ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l’intervento in giudizio), solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non in interessi di singoli associati o di gruppi di associati.
Se, infatti, si riconoscesse all’associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, ha rimarcato il Tar Lazio, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Sulla base dei sopra evidenziati principi il Tar Lazio Latina sez. I, con sentenza del 22.7.2021, n. 469 ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso di un’associazione sindacale in quanto volto a far valere in giudizio gli interessi peculiari di una sola parte dei propri associati e non della totalità dei propri componenti.