Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 12968/2021
Responsabile il medico se non risolve il dubbio diagnostico
06 Aprile 2021
L'esercizio dell'attività medica impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento delle attività sanitarie che essa comporta, soprattutto con riguardo alle sue fasi più delicate come la diagnosi e l’individuazione della terapia, anche chirurgica, da effettuare sul paziente. La scelta degli interventi terapeutici è rimessa alla discrezionalità del sanitario, cosicché la colpa di quest’ultimo, è ravvisabile nell’osservanza delle regole di condotta proprie della professione finalizzate alla prevenzione del rischio collegato alla scelta terapeutica.