Giurisprudenza: concorsi, responsabilità, Covid e setting domiciliare, conservazione spese mediche
Questa settimana: Covid e setting domicilare; concorsi: nessun rinvio per positività Covid; responsabilità: nesso causale e lesioni colpose e errore medico; conservazione documenti spese mediche; concorsi: richiesta di chiarimenti sul candidato
09 Marzo 2021
Tar Lazio – ordinanza 1557/2021 -Sospesa la nota Aifa su cure domiciliari. I medici hanno diritto e/dovere di prescrivere ciò che ritengono più opportuno. Accolto con ordinanza il ricorso presentato da alcuni medici contro la nota dell’Agenzia che fissava i principi di gestione dei casi covid 19 nel setting domiciliare nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e “somministrazione di fans e paracetamolo”, e nella parte in cui “pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid”. “Il medico ha un diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, - scrive il Tar - di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”.
Tar Abruzzo – Ordinanza 53/2021 - Allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili; in tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste. Per tali motivi è stata respinta la richiesta di rinvio della prova concorsuale per positività al Covid.
Cassazione penale Sezione IV – Sentenza 5800 del 26.01.2021 - Ritardata diagnosi di carcinoma al pancreas e influenza rispetto all’evento morte. In tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale.
Cassazione penale Sezione IV – Sentenza 4063/2021 - In caso di omicidio lesioni colpose l’errore medico non genera in automatico responsabilità; è il giudice a dover dimostrare che la specifica attività chiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali) se realizzata avrebbe verosimilmente scongiurato o ritardato l’evento lesivo. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza riferita a un paziente morto di emorragia cerebrale a ottobre 2013
Commissione Tributaria Ancona – Sentenza n. 68/2021 - Il contribuente ha l’onere di conservazione dei documenti attestanti le spese mediche, ai fini della detrazione delle stesse relative all’acquisto di medicinali, deve certificata da fattura o tramite scontrino fiscale. In questo modo si consente all’Amministrazione Finanziaria l’esercizio del potere/dovere di controllo che si esplica entro un lasso temporale normativamente previsto.
Consiglio di Stato – Sentenza n. 162/2021 - La richiesta di chiarimenti sul conto di un candidato rientra in via pacifica nei poteri istruttori di una commissione di concorso, nel momento in cui, come nella specie, si tratti di chiarimenti veri e propri e non di integrazione di una domanda incompleta, non consentita perché altera la parità di condizioni fra i concorrenti.