Congedi di maternità nel computo per le procedure di stabilizzazione 

24 Settembre 2020

In applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017 un’azienda ospedaliera campana ha effettuato una ricognizione del personale precario al fine di determinare le unità di personale aventi diritto all’ammissione alle procedure di stabilizzazione. Verificato che nell’elenco predisposto a seguito di tale ricognizione il suo nominativo non era ricompreso, una unità di personale precaria, titolare di un contratto flessibile quale collaboratore coordinato continuativo, ritenendo invece di aver diritto all’ammissione alla procedura di stabilizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20 del citato d.lgs. 75/2017, ha adito il TAR Campania per ottenere l’annullamento della delibera del DG nella parte in cui il suo nominativo non risultava inserito tra gli aventi diritto.
Tar Campania – Sez. II – Sentenza del 06/07/2020 N. 2893.

leggi l'intervento di Biasin, DS Veneto