Ferie non godute: l’azienda deve mettere il lavoratore in grado di fruire il diritto, altrimenti deve corrispondere indennità sostitutiva - Leonetti, Direttivo DS

18 Settembre 2020

Ad un dirigente medico con incarico di struttura complessa, cessato dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, l’azienda sanitaria di appartenenza aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento di un’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il predetto sanitario ha pertanto adito il Giudice del lavoro. Successivamente la Corte d’Appello ha ingiunto all’azienda sanitaria di corrispondere detta indennità sostitutiva, ponendo l’accento sul carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. L’azienda sanitaria si è opposta alla decisione della Corte d’Appello ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza del 2 luglio 2020, n. 13613, sezione lavoro, ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma.
leggi l'intervento