Cassazione Penale - Sez. IV - sent. n. 19856/2020
Medico competente non è tenuto a valutazioni generali
02 Luglio 2020
Al Medico competente, attraverso la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, spetta solo ed esclusivamente valutare lo stato di salute del prestatore d’opera riferito al rischio specifico cui lo espone la mansione. Il giudizio di idoneità lavorativa si chiama “specifico” proprio per questo.