Cassazione Lavoro - ordinanza n. 24197/2019
Danno da malpractice
27 Settembre 2019
Qualora la clinica chiamata a rispondere in giudizio per malpractice intenda esercitare l'azione di regresso nei confronti del medico per far ricadere la colpa esclusivamente su di esso, la clinica deve dimostrare che la responsabilità dell'accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative, ma esclusivamente alla imperizia del medico che ha eseguito l'intervento.