Consiglio di Stato - sentenza n. 6957/2019
Continuità assistenziale

14 Ottobre 2019

A seguito dell’abrogazione del comma 243 dell’art. 1 della L.R. 4/2011, l’individuazione del rapporto ottimale per il servizio di continuità assistenziale, salvo per quanto concerne il servizio nelle aree a "bassa densità demografica" e "geograficamente disagiate”, che forma oggetto della disciplina di cui all’art. 83, comma 2, della L.R. n. 1 del 2008, resta affidato alla richiamata disciplina degli Accordi Contrattuali tra parte pubblica e OOSS a livello nazionale, o regionale.