Tribunale Venezia - Sez. lav. - sentenza n. 136/2019
Congedo per malattia in assenza di certificazione
06 Marzo 2019
Si considera malattia tutelabile l'alterazione dello stato di salute (“infermità”) che abbia come conseguenza un'assoluta o parziale incapacità al lavoro, e la tutela va riferita ad ogni fase del fenomeno morboso, dalla manifestazione iniziale dell'evento alla cura dello stesso (esempio: ricoveri ospedalieri svincolati dall'esistenza di uno stato patologico o predisposti per accertamenti diagnostici o per esami di laboratorio necessari per la cura di una patologia).