Tribunale di Roma - Sez. II civile - sentenza n. 3027/2019
Specializzandi, nessuna differenza economica per iscritti ai corsi dopo il 1998
11 Febbraio 2019
Il legislatore, nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257/1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa, non essendo vincolato dalle norme comunitarie a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico; il riconoscimento, da parte del d.lgs. n. 368/1999 in favore dei medici specializzandi, di un maggior importo a titolo di adeguata remunerazione costituisce il risultato di una scelta discrezionale riservata al legislatore nazionale e non vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.