Corte Costituzionale - sentenza n. 238/2018
Unicità del rapporto di lavoro del personale medico
21 Dicembre 2018
La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo anche l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l’orario di lavoro, all’interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l’espressa esclusione delle strutture private convenzionate.