Tribunale Torino - Sez. lav. - sentenza n. 2113/2018
Perdita indennità di malattia per assenza dal domicilio
21 Novembre 2018
Per integrare il “giustificato motivo” di cui all'art. 5, L. 638/83 non è sufficiente allegare e provare di essersi recati dal medico in quanto il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo – che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia – pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento.