Cassazione Lavoro - sentenza n. 26679/2018
Periodo di prova – mancato superamento – recesso datoriale

22 Ottobre 2018

Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione diversamente da quello che accade nel licenziamento assoggettato alla legge 604/1966. L’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del rapporto di prova che va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.