Consiglio di Stato - Sez. III - sentenzan. 2821/2018
L'equivalenza terapeutica non può essere effettuata dalle Regioni

La valutazione di "equivalenza terapeutica" non può essere effettuata dalle Regioni

11 Maggio 2018

La valutazione di "equivalenza terapeutica", ovvero di sovrapponibile funzionalità terapeutica, tra medicinali basati su differenti principi attivi non può essere effettuata dalle Regioni, ma, in quanto incidente sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del D.L. n. 95/2012, deve risultare da motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.