Cassazione Lavoro - sentenza n. 15638/2018
Periodo di prova - mancato superamento - licenziamento senza motivazione

Pubblico Impiego:

14 Giugno 2018

I giudici respingono il ricorso di una Asl che aveva impugnato la sentenza della Corte territoriale d’Appello che aveva annullato, per mancanza di motivazione, il licenziamento di una dottoressa, per mancato superamento del periodo di prova. La Corte fa riferimento a quanto previsto dall’art. 14 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria dell’8.06.2000: “L'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 14 della disposizione contrattuale ha la funzione di dimostrare che il recesso del datore di lavoro è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti l'esito dell'esperimento della prova e non è dovuto a ragioni illecite o comunque estranee al rapporto ed in particolare a forme di discriminazione”.